APOSTILLE E LEGALIZZAZIONE

Nel caso di documenti destinati ad autorità estere, è spesso necessario presentare una traduzione asseverata e legalizzata.
La legalizzazione è lo step successivo all’asseverazione e consiste nell’apposizione presso il Tribunale di un timbro (chiamato “Apostille” se uno stato ha aderito alla Convenzione dell’Aja) attestante la qualità legale del pubblico ufficiale che ha firmato il verbale di giuramento e l’autenticità della firma stessa.

Apostille e legalizzazione

Nel dettaglio


DI COSA SI TRATTA?

La legalizzazione e l’Apostille servono entrambe ad accertare la validità e la provenienza di documenti (atti dello stato civile e atti pubblici) destinati a essere presentati in un altro Paese.

Nella pratica consistono nell’apposizione di un timbro, sul documento originale, che attesta ufficialmente:

  • la qualifica del pubblico ufficiale che ha sottoscritto il documento;
  • l’autenticità della sua firma;
  • l’autenticità del sigillo/bollo apposto sul documento.

NB: Non viene invece certificato il contenuto dell’atto.

 

QUANDO SONO RICHIESTE?

La legalizzazione/l’Apostille deve essere apposta sui documenti destinati alla presentazione in un Paese estero. Pertanto un documento italiano che deve essere presentato all’estero dovrà essere legalizzato o apostillato prima di procedere con la traduzione. Allo stesso modo, per essere fatto valere in Italia, un documento proveniente dall’estero dovrà essere legalizzato o apostillato.

 

CHI LE RILASCIA?

A seconda del documento in questione cambia l’autorità competente per l’apposizione della legalizzazione/Apostille:

Documenti italiani da presentare all’estero

  • Atti di stato civile: Commissariato del Governo (Provincia di Trento), Prefettura (altre regioni)
  • Atti giudiziari e notarili: Tribunale

Alla procedura di legalizzazione/Apostille del documento originale segue normalmente la procedura di legalizzazione/Apostille della traduzione asseverata presso il Tribunale.

Documenti stranieri da far valere in Italia

  • La legalizzazione/Apostille deve essere necessariamente richiesta nel Paese in cui viene rilasciato il documento.

Una volta asseverata la traduzione non sono necessari ulteriori adempimenti.

 

QUAL È LA DIFFERENZA TRA LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE?

Come detto, la funzione è la medesima. Ciò a cui bisogna prestare attenzione è il Paese a cui è destinato l’atto. I Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1965 richiedono l’Apostille, tutti gli altri la legalizzazione. Pertanto, nel momento in cui si richiede il servizio, è sempre necessario specificare il Paese in cui verrà presentato l’atto.

Visivamente l’Apostille si presenta di norma come un timbro/adesivo/tabella di forma quadrata

 

LEGALIZZAZIONE CONSOLARE

I documenti rilasciati da un qualsiasi consolati possono essere legalizzati (non è prevista l’Apostille) presso il Commissariato del Governo/Prefettura. Per questa pratica è prevista l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00.